Quanto dura il diritto d’autore in Italia e nel mondo?
Il diritto d’autore è un insieme di norme con lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore di una serie di diritti morali ed economici sulle proprie opere. L’istituto giuridico, a livello internazionale (ma con alcune differenze), si concentra su:
° tutela dell’atto creativo, riconoscendo il diritto alla paternità al creatore
° tutela economica, riconoscendogli il diritto patrimoniale
In estrema sintesi, colui che crea un’opera ne acquisisce automaticamente la paternità – salvo eccezioni, come i contratti di prestazione d’opera dove si cede il diritto di firma – e tale riconoscimento, oltre a essere retroattivo, non ha scadenza (Dante Alighieri sarà sempre l’autore della Divina Commedia); anche il diritto patrimoniale, cioè di guadagnare sul frutto della propria creatività (di qualunque tipo essa sia), si acquisisce con l’atto creativo in via esclusiva, ma può essere ceduto a terzi – come, ad esempio, una casa editrice – in cambio, solitamente, di un corrispettivo economico. Attenzione però che non basta la vostra parola o la pubblicazione su un social per sancire la proprietà intellettuale: per far valere il vostro diritto di fronte alla legge italiana, infatti, è fortemente consigliata una certificazione temporale di paternità, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei 5 consigli per proteggere il diritto d’autore di immagini, libri, foto e fumetti.
Se il diritto alla paternità non ha scadenze, e quindi potreste venire perseguiti dagli eredi di Jules Verne nel caso firmaste indebitamente Ventimila leghe sotto i mari con il vostro nome, la tutela patrimoniale ha un termine, quindi oltre una data scadenza definita dalla legge non è possibile stampare, pubblicare, vendere, diffondere, rielaborare o riprodurre in qualsivoglia maniere un’opera d’ingegno senza un accordo con l’autore o i detentori dei diritti patrimoniali. Scaduto detto termine, l’opera rientra nel pubblico dominio e l’unico obbligo rimane legato al riconoscimento della paternità. Tenete presente comunque che esistono delle eccezioni, come il diritto di citazione che, nel caso specifico, permette una riproduzione gratuita limitata di opere per cui vige la tutela economica se utilizzate con finalità didattica, saggistica o documentaria.
LA DURATA DEL DIRITTO PATRIMONIALE
Fonte – Il Messaggero
Ogni anno siti di letteratura e giornali italiani annunciano l’ingresso nel dominio pubblico di alcuni autori, creando una notevole confusione tra la legislazione europea vigente e la normativa americana. Cerchiamo di chiarire come funzionano entrambe, così da evitare spiacevoli sorprese ad autori ed editori convinti di poter attingere a una materia creativa che, in realtà, potrebbe essere tutt’altro che libera.
° LA CONVENZIONE DI BERNA
La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, concepita da Victor Hugo e adottata a Berna nel 1886, è un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra 164 nazioni: ogni stato deve riconoscere come soggetto a diritto d’autore anche il lavoro creato da cittadini degli altri stati aderenti. La tutela è automatica, senza obbligo di registrazione o avviso di copyright, inoltre alle nazioni firmatarie è proibito richiedere alcuna formalità che possa ostacolare il “godimento e l’esercizio” del diritto d’autore come, per esempio, una registrazione degli autori stranieri.
La convenzione (più volte aggiornata) stabilisce un termine minimo di tutela per tutta la vita dell’autore più 50 anni, ma le parti contraenti sono libere di estendere questo periodo, come ha fatto l’Unione europea con la direttiva sull’armonizzazione del diritto d’autore nel 1993, o di aderire per termini minori per certi tipi di opere, altrimenti l’attuale durata generale del copyright è pari alla vita dell’autore (o dell’ultimo autore sopravvissuto se ne esiste più di uno) più 70 anni. Per approfondire la normativa italiana, allineata ai parametri europei, potete cliccare qui.
° IL COPYRIGHT ACT
Gli Stati Uniti aderirono alla convenzione di Berna nel 1989, tuttavia contrariamente alla normativa conosciuta in Europa, secondo il Copyright Act il diritto d’autore esige il suo deposito, non per far esistere tale diritto, ma per farne valere i propri diritti sul territorio. Per quanto riguarda la durata del diritto d’autore, il paese prevede, similmente all’Italia, una tutela di 70 anni dalla morte del singolo individuo, ma nel caso di lavori creati da enti diversi da singoli individui, la legge americana sancisce 120 anni dalla creazione o 95 anni dalla prima pubblicazione, così come riportato dal Sonny Bono Copyright Term Extension Act del 1998 (la legge è anche conosciuta come Mickey Mouse Protection Act, dal momento che la Disney ebbe un ruolo significativo per la sua approvazione proprio a ridosso della scadenza del Copyright relativo a Topolino, per la sua estensione). Tale specifica, però, è valida solo sul territorio statunitense, mentre per il resto dei paesi aderenti alla convenzione di Berna non conosce applicazione se non in alcuni particolari casi dove la durata della legislazione dello stato membro è inferiore a quella definita dall’ordinamento statunitense.
Importante eccezione è legata alle opere create precedentemente al 1° gennaio 1924, per cui è sancita dalla legge l’appartenenza al pubblico dominio (sempre sul territorio americano), mentre per le opere precedenti alla ratifica della Convenzione di Berna e ai successivi aggiornamenti, eccovi qui sotto una pratica tabella di riferimento estratta dal sito della Cornell University a cui vi rimandiamo anche per eventuali approfondimenti relativi alla durata del copyright in relazione alla prima pubblicazione di un autore americano all’estero.