Il creativo indipendente [1/3] – l’atto di notorietà
Ciao, questo è il primo capitolo di una breve guida sugli strumenti necessari a ogni creativo non professionista per svolgere un’attività perfettamente legale e dribblare le sanzioni per evasione fiscale.
Sei uno scrittore, un illustratore o un disegnatore di fumetti? Svolgi quella che si definisce un’attività creativa?
Forse non sapevi che sui compensi derivati dalle prestazioni occasionali non si applicano né IVA né contributi. E per occasionali, secondo il decreto legislativo n° 276/2003, s’intendono le prestazioni di durata inferiore ai 30 giorni (nel corso dell’anno solare) con lo stesso committente e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore a 5000 Euro netti.
Ma questo discorso si applica anche alla vendita della tue opere, infatti per la legge italiana svolgi attività creativa se:
- vendi, scambi o esponi creazioni di valore modico (ovvero che non superino i 250 euro) e non superi un introito annuo, in seguito alla commercializzazione dei prodotti del tuo ingegno, di 5000 euro.
- il tuo impegno è non professionale, occasionale, senza vincolo di subordinazione né organizzazione di mezzi.
Insomma, secondo l’art. 67 del D.P.R. 917/1986 sui redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, se il tuo lavoro non presenta i requisiti della professionalità e della prevalenza puoi esporre e vendere il frutto del tuo ingegno senza incorrere in oneri fiscali, l’importante è che tu abbia con te la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà completa dei tuoi dati.
E se la vendita (o lo scambio) avviene tra soggetti privati, non hai nemmeno l’obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale.
Discorso diverso se il committente ha partita IVA (o richiede fattura), ma ne parleremo nel prossimo capitolo dedicato alla ritenuta d’acconto.
Un’ultima cosa, il reddito da lavoro autonomo occasionale è costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese inerenti specificamente all’attività di produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986), quindi conserva sempre tutte le ricevute e le fatture!
Se avete dubbi, domande o suggerimenti per i prossimi articoli lasciateci pure un commento, altrimenti venite a trovarci su Officina Meningi o sulla nostra pagina facebook.
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